TESSERINO DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI – AGGIORNAMENTI 2025

Da Coordinatore a Coordinatore

Premessa

Il CSE non può chiedere un documento d’identità, ma il tesserino sì!

Il tesserino di riconoscimento è uno strumento basilare in cantiere, utile per garantire l’identificazione dei nostri interlocutori, la tracciabilità, la legalità e la sicurezza.

Con gli aggiornamenti normativi entrati in vigore nel 2025, le disposizioni del D.L. 223/2006 sono state abrogate e ricondotte, in maniera più organica, all’interno del D.Lgs. 81/2008.

1. Quadro normativo di riferimento

Il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) rimane il punto fermo. In particolare:

  • Art. 26, comma 8: obbligo per l’impresa (appaltatrice o subappaltatrice) di dotare i propri lavoratori di tessera con le generalità, la foto e i riferimenti del datore di lavoro.
  • Art. 20, comma 3: obbligo per tutti i lavoratori – compresi gli autonomi – di esporre la tessera in modo visibile.
  • Art. 21, comma 1, lett. c): i lavoratori autonomi devono realizzare autonomamente il proprio tesserino.

2. Perché è stata fatta pulizia normativa

Con la Legge 203/2024, sono stati abrogati i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, rendendo il D.Lgs. 81/2008 l’unico riferimento.

L’obiettivo era chiaro: semplificare e rimuovere ridondanze. Ora non ci sono più doppie fonti, ma un unico binario normativo. L’obbligo del tesserino rimane invariato, ma con una cornice più snella e coerente.

3. Cosa deve contenere il tesserino

Verifica che ogni tessera riporti almeno:

  • Nome, cognome e fotografia del lavoratore;
  • Indicazione del Datore di lavoro;
  • Mansione;
  • (Se in subappalto) Riferimenti dell’affidataria.

Il datore deve fornirlo prima dell’inizio delle attività. Per gli autonomi, l’onere è personale.

4. Sanzioni in caso di inadempienza

Ecco cosa prevede oggi il sistema sanzionatorio (aggiornato):

  • Datore di lavoro senza tesserini → sanzione da €142,38 a €711,92 (art. 55, c.5, lett. i)
  • Lavoratore dipendente senza esposizione del tesserino → €71,19 – €427,16 (art. 59, c.1, lett. b)
  • Autonomo senza tessera → €71,19 – €427,16 (art. 60, c.1, lett. b)
  • Autonomo che non espone la tessera → €71,19 – €427,16 (art. 60, c.2)

5. Cosa dobbiamo fare noi coordinatori

Nel nostro ruolo operativo, ecco le azioni che consiglio di standardizzare:

  • Durante i sopralluoghi, controllare a vista il tesserino per ogni lavoratore;
  • Verificare che sia esposto, non infilato in tasca o assente;
  • All’arrivo di nuove imprese, chiedere prova dell’emissione e consegna dei tesserini;
  • Per i lavoratori autonomi, controllare che siano in regola e che lo espongano correttamente;
  • Registrare ogni irregolarità nei verbali e segnalarla come non conformità.

6. Conclusione

L’abrogazione del vecchio articolo 36-bis ha fatto ordine, ma non ha tolto nulla all’obbligo sostanziale.

Anticipo la vostra domanda: controllare il tesserino è un obbligo sanzionato a carico dei coordinatori?

No, è una questione di buon senso.

Il tesserino è un presidio fondamentale per la sicurezza, la gestione delle emergenze e la lotta al lavoro irregolare.

Ricordiamoci: un cantiere sicuro inizia anche dal riconoscimento visivo di chi ci lavora.

Fabrizio Lovato

P.S: date il buon esempio e questo anche se per noi non è un obbligo di legge.

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Una risposta

  1. Si io provavo sempre a chiederlo, ma la maggior parte dei lavoratori (miei cantieri) non sanno nulla in merito o fanno finta di non sapere…. sembra sempre di fare il carabiniere ..

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