Il D.Lgs. 81 non parla solo ai coordinatori

C’è una scena che si ripete continuamente, appena si parla del Decreto Legislativo 81/08: molti progettisti fanno un passo indietro.

Non fisicamente, mentalmente.

Perché nella loro testa la sicurezza è un’altra cosa.

È il PSC. È il coordinatore. È il ponteggio. È il POS. È il verbale di cantiere.

Non è la progettazione e invece il problema comincia proprio qui.

Perché il Decreto 81 non parla ai progettisti solo quando compare il coordinatore. Parla ai progettisti molto prima e lo fa all’articolo 22.

Un articolo piccolo, quasi invisibile. Molto meno famoso del Titolo IV, ma abbastanza pesante da attribuire al progettista una posizione di garanzia vera.

Eppure questa cosa continua a sorprendere.

Sorprende i progettisti. Qualche volta sorprende perfino i coordinatori.

Per anni abbiamo raccontato la sicurezza come se iniziasse quando arriva il cantiere con coordinatori e imprese, come se i rischi nascessero in quel momento.

Spoiler: i rischi  nascono molto prima, nascono quando qualcuno sceglie.

Quando qualcuno decide dove mettere un impianto o progetta una copertura senza pensare a come verrà manutenuta. Quando qualcuno disegna una facciata continua e si preoccupa dell’estetica, ma non di chi dovrà pulirla o lavorare in quegli ambienti nei vent’anni successivi. Quando qualcuno crea spazi tecnici impossibili da usare senza posture assurde, scale improvvisate o future lavorazioni in equilibrio precario.

La cosa più interessante è che spesso queste scelte vengono ancora considerate soltanto “architettoniche” o “impiantistiche”, mai prevenzionistiche.

Perché il progettista pensa: “la sicurezza la gestirà il coordinatore.”

Ma il coordinatore non nasce per correggere una cattiva progettazione, al massimo prova a gestirne le conseguenze e purtroppo c’è una differenza enorme.

Un rischio gestito male è un problema. Un rischio generato a monte dalla progettazione rischia invece di diventare strutturale, permanente.

È questo il punto che continuiamo a sottovalutare.

L’articolo 22 non dice che il progettista deve compilare PSC o controllare imprese. Dice una cosa molto più profonda: il progettista deve rispettare i principi generali di prevenzione al momento delle scelte progettuali.

Perché è in quell’esatto momento che sta decidendo come qualcun altro lavorerà.

Non significa trasformare il progettista in un coordinatore, significa riconoscere una cosa molto più semplice: alcune scelte progettuali eliminano rischi, altre li riducono, altre ancora li rendono permanenti.

È difficile continuare a sostenere che questo non abbia nulla a che fare con la sicurezza.

Forse il vero problema è che abbiamo separato troppo i mondi, da una parte il progetto e dall’altra la sicurezza, come se fossero compartimenti stagni.

Poi però succede qualcosa.

Arriva un organo di vigilanza, oppure emerge un problema manutentivo e qualcuno mette in discussione una scelta progettuale.

A quel punto la domanda non è più: “Il regolamento edilizio era rispettato?”

La domanda diventa: “Perché è stata fatta questa scelta?”

È una domanda diversa perché obbliga finalmente a guardare la progettazione non solo come forma, funzione o conformità, ma come prevenzione.

Forse è arrivato il momento di dirlo chiaramente.

Il D.Lgs. 81 non parla solo ai coordinatori, parla anche ai progettisti.

Molto prima del PSC. Molto prima del cantiere. Molto prima delle imprese.

Parla nel momento esatto in cui qualcuno prende una decisione progettuale che influenzerà il modo in cui altre persone lavoreranno e se questa cosa ancora sorprende, probabilmente non è un problema del decreto.

È il segnale che per anni abbiamo guardato la sicurezza nel modo sbagliato.

Fabrizio Lovato

Condividi questo articolo…

Lascia un commento

Registrati e accedi a tutti i contenuti

Registrati per accedere a contenuti esclusivi dedicati ai professionisti del settore, con approfondimenti, materiali extra e risorse avanzate per restare sempre aggiornato.

Scritto da
Pubblicato il
Tempo di lettura

Articoli correlati