Due testi lo stesso Stato

Quello che segue è un estratto dell’art.119 comma 17 del Codice dei Contratti che stabilisce: “nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest’ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto”.

È con queste poche righe che il legislatore ha “codificato” nel 2023 il così detto subappalto a cascata!

E poi, quando succede un infortunio, tutti in piazza a gridare: è colpa della “catena dei subappalti”.

Ho già avuto modo di mettere in evidenza come il subappalto del subappalto sia ingestibile con le modalità codificate negli articoli del D.L.8, ma mi dicono che è l’Europa a volerlo.

Sono certo che in Europa non si abusi dell’istituto del subappalto, ma senza scomodare Montesquieu, rammento che le leggi devono essere adatte al popolo per il quale sono fatte e in Italia il subappalto e peggio ancora il subappalto del subappalto è fatto la maggior parte delle volte per aggirare degli obblighi o delle responsabilità come appunto quelle sulla sicurezza.

Oggi, arriviamo al delirio assoluto e leggo al punto 5.4 del Piano Integrato per la salute e sicurezza 2025, quanto segue: “nel corso del 2025 verrà avviata una campagna straordinaria di vigilanza denominata STOP – Sicurezza di Tutti gli Operatori – nei settori produttivi ad alto rischio, il primo: l’edilizia.

In edilizia sarà posta particolare attenzione alla “catena di appalti e subappalti” e al loro coordinamento”.

Ogni altro commento è superfluo.

Fine

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