Oggi, vi riporto un estratto della Nota INL 9326/2024 del 09/12/2024 con oggetto l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – sul regime sanzionatorio anche a carico del Committente.
Ricordo che il committente o il responsabile dei lavori per la mancata verifica è chiamato a rispondere con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, che troverà applicazione solo nei seguenti casi:
- qualora abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA
- oppure, che alla data di affidamento dei lavori il soggetto era in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti.
Nella Nota è anche chiarito che il committente NON è sanzionato se DOPO l’affidamento dei lavori la patente viene sospesa, revocata o abbia meno di 15 crediti, ma ovviamente in questo caso è fondamentale che il committente dia evidenza attraverso il contratto tra le parti del momento esatto dell’affidamento.
Infine, peccato che lo abbiano chiarito solo ora, è esplicitato che gli obblighi di controllo valgono solo per i lavori affidati dopo il 1° ottobre e la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.
Un pensiero e qualche domanda.
Con questo chiarimento il committente è obbligato ad effettuare solo la verifica iniziale e sollevato dall’effettuare dei controlli in itinere, anche per cantieri che durano un anno e più.
Nulla viene detto a riguardo dei possessori di attestazione SOA, ad esempio: quando perdono la certificazione di qualità ISO 9001 o non effettuano la verifica triennale l’attestazione è egualmente sostitutiva della patente a crediti?
Poi, perché se un committente serio non effettua la verifica d’idoneità di un solo lavoratore autonomo (magari perché non gli è stato segnalato dall’impresa) è sanzionato allo stesso modo di chi invece, viola la norma nella sua totalità e non verifica il possesso della patente ad alcun soggetto presente nel suo cantiere?
Perché?
Fine
Estratto dalla Nota INL 9326/2024 del 09/12/2024 con oggetto l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – regime sanzionatorio.
Verifiche del committente e del responsabile dei lavori
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.lgs. n. 81/2008, come novellato dallo stesso D.L. n. 19/2024, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
Rispetto a tale obbligo occorre distinguere diverse ipotesi:
- assenza della patente ab origine o attestazione SOA:
qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.lgs. n. 81/2008. Con riferimento a tale sanzione è stato inserito nel sistema informatico Vico il nuovo codice 8108/90/32;
- affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti: analoga sanzione troverà applicazione in caso di affidamento dei lavori a soggetti che, alla data dell’affidamento, siano in possesso di una patente inferiore a 15 crediti;
- sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti: la sanzione di cui sopra non troverà viceversa applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15. Nei soli confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo troverà tuttavia applicazione la sanzione di cui all’art. 27, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 (10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000). Peraltro, in tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
Atteso che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, si ritiene che la sanzione di cui all’art. 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Inoltre, considerato il tenore dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto”, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.