Sicurezza sul lavoro e responsabilità solidale: modificare una norma può bastare?

La questione della sicurezza sul lavoro è da tempo al centro del dibattito giuridico, sociale e politico. Nonostante il poderoso impianto normativo esistente – in primis il d.lgs. 81/2008, noto come “Testo Unico sulla Sicurezza” – le cronache quotidiane continuano a registrare incidenti gravi, spesso mortali, in settori ad alta esposizione al rischio, come l’edilizia, la logistica e la manutenzione industriale.

A queste sollecitazioni la società risponde sempre allo stesso modo: nuove norme e più controlli.

Tra le molte disposizioni oggetto d’attenzione, l’articolo 26 gioca un ruolo cruciale nei contesti lavorativi dove è presente l’affidamento di lavori a soggetti esterni (imprese appaltatrici, subappaltatrici o lavoratori autonomi). Questo articolo impone al datore di lavoro committente una serie di obblighi volti a garantire la sicurezza di chi opera all’interno della propria organizzazione, anche se non direttamente dipendente da essa.

Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato dal quarto comma dell’art. 26, che limita la responsabilità solidale del datore di lavoro committente quando l’infortunio deriva da un “rischio specifico” dell’attività appaltata. La presenza di questa clausola, interpretata da alcuni come una forma di deresponsabilizzazione, ha dato origine a proposte di abrogazione.

Ma il vero interrogativo va ben oltre il singolo comma: una modifica normativa così mirata può davvero incidere sul piano della prevenzione e della tutela dei lavoratori?


La norma: semplice sul piano testuale, complessa nella pratica

Il contenuto della norma è di per sé lineare: si prevede che il committente non risponda civilmente dei danni subiti dai lavoratori esterni se questi derivano da rischi “specifici” connessi alla loro attività. Tuttavia, proprio questa apparente chiarezza nasconde una profonda ambiguità.

Il concetto di “rischio specifico” è giuridicamente sfuggente. Nella pratica, è spesso difficile distinguere tra ciò che è “specifico” dell’impresa appaltatrice e ciò che deriva invece da carenze generali nella gestione della sicurezza, nella scelta del contraente o nella vigilanza sull’esecuzione dei lavori.

Ne consegue che l’effetto di questa disposizione dipende in larga parte da come viene interpretata e applicata da giudici, ispettori e operatori del diritto.

Da questo punto di vista, anche l’eventuale abrogazione della clausola potrebbe lasciare irrisolte molte delle criticità oggi esistenti. La responsabilità solidale, infatti, non scatta automaticamente per qualsiasi infortunio: essa richiede comunque una connessione tra il comportamento (o l’omissione) del datore di lavoro committente e l’evento dannoso, cosa che rimarrebbe oggetto di accertamento caso per caso.


Il limite delle modifiche normative isolate

La storia legislativa italiana dimostra che le riforme “puntuali”, soprattutto se non accompagnate da misure strutturali, hanno un impatto limitato, anzi irrisorio, sulla realtà dei luoghi di lavoro. A fronte di norme anche avanzate, è spesso la loro effettiva attuazione a rappresentare il vero punto debole del sistema.

Diversi fattori concorrono a questo scollamento:

  • La scarsità dei controlli, non legata a organici ispettivi insufficienti, ma al concreto coordinamento con tutte le figure presenti e penso agli RSPP e ai coordinatori della sicurezza.
  • La complessità delle filiere produttive, dove l’appalto a cascata può annacquare le responsabilità e rendere invisibile chi tira le fila.
  • La cultura organizzativa, che spesso privilegia il risparmio rispetto alla prevenzione.

In questo contesto, una modifica circoscritta, come l’eliminazione di un’esenzione normativa, rischia di produrre più effetti simbolici che concreti, la “patente a crediti in edilizia” ne è un esempio.


Riformare i ruoli: il caso dell’impresa affidataria nei cantieri

Il discorso si complica ulteriormente nei cantieri temporanei e mobili, disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico. Qui, accanto al committente dell’opera, entra in gioco la figura dell’impresa affidataria, che riceve l’incarico principale e può subappaltare porzioni di lavoro. Questa figura è investita di obblighi rilevanti, tanto da essere spesso assimilabile, nei fatti, al “datore di lavoro committente” dell’art. 26.

La norma in esame, pertanto, si applica anche a queste imprese: se affidano parte dei lavori a soggetti esterni, devono garantire l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori, cooperare alla sicurezza e vigilare sull’esecuzione dei compiti. Ma nella prassi accade spesso che tali obblighi restino “sulla carta”, soprattutto quando il subappalto è spinto da logiche di risparmio o urgenza.

In questo quadro, eliminare un’esenzione di responsabilità può spingere le imprese affidatarie ad adottare condotte più attente, ma da sola non è sufficiente a risolvere il problema se non si ristruttura l’intero sistema degli appalti vietando il subappalto a cascata.


Prevenzione, deterrenza e risarcimento: tre facce della stessa medaglia

La responsabilità solidale, anche quando non direttamente collegata alla colpa, può fungere da leva di deterrenza: sapere che si risponderà economicamente degli infortuni può incentivare una vigilanza più attenta. Tuttavia, ciò funziona solo se il rischio di essere chiamati a rispondere è concreto e soprattutto percepito.

Allo stesso modo, la possibilità di ottenere un risarcimento integrale è essenziale per le vittime e i loro familiari. Tuttavia, le difficoltà nella ricostruzione dei fatti, i tempi lunghi della giustizia e le incertezze interpretative spesso rendono questo diritto solo teorico.

Infine, la prevenzione primaria – quella che impedisce che l’incidente si verifichi – resta, purtroppo, l’obiettivo ultimo. Per questa, è richiesta ben più di una norma: serve una trasformazione culturale e organizzativa, in cui la sicurezza non sia più intesa come un costo o un adempimento formale, ma come parte integrante della qualità del lavoro e della società.


Conclusioni

Modificare una norma è sempre un passo significativo. Ma nella sicurezza sul lavoro, la norma da sola non basta. Il cambiamento, per essere efficace, deve essere sistemico: non può limitarsi a intervenire su una singola clausola, ma deve agire su formazione, controlli integrati, struttura degli appalti e cultura del lavoro.

Lo so, non è una vera conclusione e più che certezze, questa riflessione apre nuovi quesiti:

  • la modifica proposta riuscirà davvero a potenziare il principio di tutela effettiva dei lavoratori?
  • servirà a responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti, soprattutto in contesti come i cantieri, dove il sistema degli appalti, dei subappalti e dei subappalti dei subappalti è sempre più articolato e incontrollabile?
  • possiamo davvero credere che l’eliminazione di due righe del testo normativo basterà a rimettere al centro il principio – fin troppo spesso disatteso – secondo cui chi organizza, sceglie e introduce terzi nel proprio contesto produttivo deve anche vigilare sulla loro sicurezza?

Non voglio sembrare cinico, ma continuo ad avere più domande che risposte. E forse è proprio da queste domande, più che da un singolo articolo di legge, che può iniziare un cambiamento reale.

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Una risposta

  1. Concordo con te, sicuramente non basta modificare la norma. Sono anni che le norme vengono continuamente modificate e questo genera solo confusione ed incertezza. Alcuni anni fa nello studio di un collega ho letto un cartello che recitava: Principi di Tutela. Primo principio: tutti hanno il diritto/dovere di salvaguardare la propria incolumità. Secondo principio: tutti hanno il dovere di aiutare chi non è in grado di preservare la propria incolumità. FINE

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