Per la LEZIONE CINQUE avevo preparato un altro testo. Era lì, pronto, con tutti i crismi. Ma chi mi conosce sa che quando emerge qualcosa di utile, io non mi aggrappo ai programmi. Il mio obiettivo siete voi, non la mia scaletta e se c’è da riscrivere la lezione per affrontare una questione che vi ha fatto riflettere, beh, si fa. Punto.
In effetti, in questi giorni mi sono arrivate due domande — una durante il webinar e una nel sondaggio finale — che mi hanno acceso una lampadina. Non tanto per le domande in sé, ma per quello che lasciano intuire: una certa fragilità nella lettura integrata delle norme. Questo, non è un vostro difetto, ma è un segnale che dobbiamo consolidare insieme le fondamenta giuridiche del nostro linguaggio tecnico.
È proprio per questo che nel Master che partirà a settembre ho insistito tanto su una parte iniziale molto robusta sul quadro normativo. Serve parlare tutti lo stesso linguaggio, o si rischia di avere una torre di Babele anche nel cantiere.
La prima domanda (dal vivo)
Durante il webinar, Domenico mi scrive:
“Scusa, ma la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un subappaltatore… non spetta per legge all’impresa affidataria, così come la verifica dell’impresa affidataria spetta al committente?”
Domanda legittima, formulata bene. Ma serve mettere ordine.
Partiamo dalla premessa
Le verifiche dell’idoneità tecnico-professionale spettano tutte, per legge, al committente (o, se nominato, al responsabile dei lavori). Sì, tutte. Anche se, nella pratica, ci sono passaggi intermedi che vedono altri soggetti coinvolti in momenti diversi.
Quando un’impresa affidataria decide di proporre un subappalto, ovviamente fa una prima verifica. È scritta nero su bianco nell’Allegato XVII. Cosa fa in concreto? Valuta la documentazione del subappaltatore, verifica la sua idoneità tecnico-professionale e solo dopo che ha raccolto tutto e la verifica è positiva, propone la richiesta di subappalto al committente.
Qui entra in scena il committente (o il responsabile dei lavori), che ha l’obbligo di verificare tutte le imprese coinvolte nel cantiere — incluse le imprese affidatarie, quelle esecutrici, i subappaltatori e anche i lavoratori autonomi. Tutti, senza eccezioni.
Quindi no, non è corretto dire che spetti “per legge” solo all’impresa affidataria. Il processo è più articolato. Qui casca l’asino: la tendenza a leggere le norme a compartimenti stagni — articolo per articolo, allegato per allegato — senza collegare i pezzi tra loro.
Vediamoli insieme questi pezzi.
Che cosa dice l’art. 97?
Questo articolo è dedicato agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria e stabilisce che:
- Verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applica le disposizioni del PSC.
- È soggetto anche agli obblighi dell’art. 26.
- Deve:
- Coordinare gli interventi (art. 95 e 96);
- Verificare la congruenza dei POS prima di trasmetterli al CSE.
Fin qui tutto chiaro.
L’articolo fa poi riferimento all’Allegato XVII, che ci spiega come va fatta la verifica dell’idoneità tecnico-professionale.
Qui si ribadisce che:
In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi e lo fa con gli stessi criteri previsti per le verifiche del Committente (DVR, iscrizione alla camera di commercio, DURC, formazione, ecc.).
Quindi sì, l’impresa affidataria verifica, ma non in via esclusiva. È un filtro preliminare, un controllo interno, un presidio che ha il suo valore, ma che non esonera il committente (o chi per lui) dai propri obblighi.
E l’art. 90, comma 9?
Qui arriva la conferma definitiva. L’articolo 90 è il cuore degli obblighi del committente, e al comma 9 troviamo scritto:
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
Nessun dubbio: tutte le verifiche fanno capo a lui. La verifica finale è sempre in capo al committente o al responsabile dei lavori.
Ecco perché la domanda di Domenico non è sbagliata in senso assoluto, ma rivela un fraintendimento nella gerarchia delle responsabilità. Quello che bisogna evitare è il pensiero “frammentato”, dove ogni articolo è una stanza chiusa. Le norme parlano tra loro, si rimandano, si completano.
Seconda domanda (dal sondaggio)
Nel sondaggio finale della lezione ho inserito una domanda secca, forse troppo secca, ma serviva a provocare una riflessione.
La domanda era:
“La norma dice: il coordinatore verifica solo il POS dell’appaltatore principale, mentre i POS dei subappaltatori li verifica tutti il datore di lavoro dell’affidataria”.
Risposte possibili: Vero o Falso.
Beh, il 33% ha risposto “vero”.
Ora, non è un dramma, ma è significativo, perché dimostra, ancora una volta, che le letture parziali delle norme portano a semplificazioni che non reggono.
Vediamo cosa dice l’art. 92
Questo è l’articolo che definisce gli obblighi del Coordinatore per l’Esecuzione (CSE).
Al comma 1, lettera b), troviamo scritto:
Il CSE verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
Più avanti si aggiunge che:
…verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS.
Ora, ditemi voi: dove si dice che il CSE deve verificare solo il POS dell’impresa affidataria? Non lo dice da nessuna parte e perché dovrebbe?
Se la norma dice “imprese esecutrici” e un subappaltatore è un’impresa esecutrice (perché materialmente esegue i lavori), è ovvio che rientra tra i soggetti i cui POS devono essere verificati dal CSE.
Il rischio della “semplificazione pericolosa”
In entrambi i casi, il problema non è la norma. È la lettura parziale, il voler incasellare i ruoli in modo troppo schematico. Il cantiere non è una catena di montaggio: le responsabilità si intrecciano, e la sicurezza nasce solo se ognuno fa la propria parte con consapevolezza.
Queste due domande mi hanno convinto ancora di più della bontà del percorso che affronteremo nel Master: serve rimettere ordine, partire da basi comuni. Parlare tutti lo stesso linguaggio tecnico e giuridico.
Un’ultima riflessione
Leggere la norma come se ogni articolo vivesse da solo è un errore. Gli articoli del Testo Unico sono come tessere di un mosaico. Nessuna è completa da sola, ma ogni pezzo rimanda ad altri. Ogni articolo cita un allegato, e ogni allegato specifica un comma. Solo unendo tutto si vede l’immagine intera.
Nel nostro lavoro, le ambiguità si pagano care. La sicurezza in cantiere non si improvvisa. Serve Consolidare le conoscenze, Struttura nel metodo, ed Espandere il pensiero.
Conclusione
Se queste due domande vi hanno fatto riflettere, vuol dire che stiamo lavorando bene. Non per avere risposte giuste, ma per mettere in discussione le abitudini interpretative. Il dubbio è il motore della crescita. La certezza è figlia dello studio, non dell’abitudine.
Vi aspetto alla prima lezione del Master il 9 settembre, durante il percorso, ci prenderemo tutto il tempo per analizzare, discutere, leggere insieme ogni passaggio della norma, senza fretta, ma con rigore.
Nel frattempo, fatevi una promessa: la prossima volta che aprirete il Testo Unico, non leggetelo ad articoli isolati. Leggetelo come se stesse raccontando una storia. Perché lo fa.
A presto!
Fabrizio Lovato