Quella che sto per raccontarvi è una storia vera che ho vissuto nel “Master CSE”.
Nel Master CSE il confronto tra i partecipanti non si chiude con gli interventi in diretta e una domanda può diventare una lezione utile per tutti i Coordinatori.
Qualche giorno fa Rubens mi ha scritto per chiarire un caso concreto: un’azienda, una srl con dipendenti, ha subappaltato completamente la posa dei serramenti a due lavoratori autonomi.
Fin qui (purtroppo) tutto ordinario.
Rubens giustamente ritiene che l’impresa sia obbligata alla redazione del POS.
Il datore di lavoro, però, gli dice che non serve: “Tanto non abbiamo nostri dipendenti nel cantiere.”
Primo campanello d’allarme.
Rubens mi chiede conferma e gli rispondo:
- Sì, il POS va fatto.
- Sì, l’impresa deve indicare nel proprio POS i lavoratori autonomi che utilizza.
- Sì, deve spiegare come li coordina e controlla (obbligo suo, non del CSE).
Tutto corretto, ma il datore di lavoro gioca sporco.
Dopo qualche giorno Rubens torna con un aggiornamento:
“Mi ha mandato i documenti (n.d.a. il POS), ma non ha indicato nessun preposto.
Dice che non ne nominerà perché non ha suoi dipendenti in cantiere e che quindi non serve.”
Questo è il punto: il datore di lavoro sostiene che “senza dipendenti, non è obbligato ad avere sue figure di controllo in cantiere”.
Purtroppo, questa è una strategia comune che mira ad evitare le responsabilità.
Ma Rubens, invece di concentrarsi sull’assunto del datore di lavoro (che è chiaramente fragile), si “fissa” su un punto preciso:
“Ma il preposto nel POS è obbligatorio, vero?
L’Allegato XV parla delle mansioni sulla sicurezza…
L’art. 18 obbliga alla nomina…
Quindi deve comparire nel POS, giusto?”
Rubens devia e confonde la nomina aziendale del preposto (obbligo del datore di lavoro) con l’indicazione nel POS delle figure obbligatorie di cantiere (obbligo diverso e specifico).
Non si accorge che questo passaggio sposta la discussione su un punto non determinante per il CSE.
Provo a riportarlo sulla strada giusta e gli spiego: l’Allegato XV non prevede il preposto come elemento minimo obbligatorio del POS.
Mentre, le due figure che devono esserci sono:
- direttore tecnico di cantiere,
- capo cantiere.
Senza questi due nominativi, il POS è incompleto e un POS incompleto non può essere validato dal CSE.
Gli chiarisco anche che:
- La nomina del preposto è un obbligo aziendale e riguarda la responsabilità del datore di lavoro, non la validazione del POS.
- Il preposto può coincidere con il capo cantiere, ma la legge chiede obbligatoriamente quest’ultimo, non necessariamente il primo.
Per il CSE, dunque, il vero rischio è un POS senza capo cantiere, non un POS senza “preposto”.
Rubens fatica a vedere la differenza e mi risponde:
“Sì, però l’art. 18 obbliga a nominare i preposti e se li devono nominare, perché non devono mostrarli nel POS?
Non è una mancanza?”
Il suo ragionamento è comprensibile, ma non corretto.
Sta facendo un collegamento intuitivo, ma non previsto dalla norma:
“Se in azienda devono nominarlo, allora nel POS deve comparire.”
È un’analogia sbagliata, soprattutto non è rilevante per la validazione del POS da parte del CSE.
Rubens sta combattendo un’inutile battaglia contro la tesi del datore di lavoro e lo fa anche sul terreno sbagliato.
La chiave del problema può essere riassunta nella frase che gli ho scritto:
“Concentrati sul tuo ruolo, non su ciò che dice il datore di lavoro.”
In questo caso concentrarsi sul proprio ruolo significa concentrarsi sulla validazione del POS, perché:
- Se il CSE valida un POS privo delle figure minime di cantiere si espone penalmente,
- la mancanza della nomina aziendale del preposto è una violazione del datore di lavoro,
Questi sono due livelli differenti che non vanno confusi.
Il caso di Rubens mette in luce due errori opposti ma frequenti:
Il datore di lavoro evita gli obblighi dicendo:“i miei dipendenti non vanno in cantiere, perché subappalto tutto, quindi nessun POS”.
È falso: qualcuno in cantiere verrà sempre.
Rubens, per opporsi a questo assunto, si fissa sul preposto
Ma la nomina del preposto è una questione aziendale, non l’elemento che gli risolve la validazione del POS, o il controllo sulla sicurezza dei Lavoratori Autonomi quando lui non è in cantiere.
L’ attenzione del CSE si deve focalizzare su due elementi fondamentali:
- un POS rispettoso dei contenuti minimi e coerente al PSC,
- la presenza delle figure obbligatorie dell’impresa come garanzia di verifica del rispetto degli obblighi di sicurezza.
Le scelte interne dell’impresa non sono e non devono diventare un problema del CSE.
In cantiere c’è sempre qualcuno che vuole “delegare” la responsabilità e per sostenere le proprie tesi sposta la discussione su dettagli, interpretazioni, “eccezioni” e zone grigie.
Il compito del CSE non è seguire il rumore, è tutelare chi opera in cantiere e, in questo senso, i lavoratori autonomi in subappalto sono da tutelare.
Il CSE, Rubens, deve evitare di inseguire un “preposto fantasma”, mantenendo la barra dritta sui suoi compiti.
Fabrizio Lovato