Di chi è questo rischio?

Questa settimana avevo già pronto un altro approfondimento.

Era lì, sul tavolo, finito. Poi è arrivato nuovamente il caldo intenso e ho deciso di parcheggiarlo con le quattro frecce.

Perché, a volte, è il momento a scegliere l’argomento, non chi scrive.

Come spesso accade, tutto è iniziato nella nostra agorà. Quella bacheca virtuale dove coordinatrici e coordinatori si confrontano senza la pretesa di avere sempre la risposta giusta, ma con la voglia di ragionare insieme.

Fidia ha aperto la discussione con una domanda semplice, nata dall’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 484 della Regione Lombardia.

In sostanza chiedeva: come vi state comportando nei cantieri? Aggiungeva un dubbio che credo molti abbiano avuto in questi giorni: se il PSC non affronta il rischio da stress termico, il CSE deve aggiornarlo?

Sono passati pochi minuti ed è arrivata la risposta di Era.

«Buongiorno, per quanto mi riguarda, a seguito dell’ordinanza, come CSE controllo quotidianamente il portale Worklimate e, in base al livello di rischio segnalato, valuto le misure da adottare e le eventuali limitazioni delle lavorazioni. Per i POS, l’analisi del rischio microclimatico e dello stress da calore è un requisito che considero minimo, pertanto se la valutazione risulta assente o poco approfondita, chiedo alle imprese di aggiornare la documentazione. Per il PSC invece, se non è presente provvedo io a integrare il documento come CSE. Comunque il PSC può/deve essere aggiornato dal CSE in caso di modifiche di lavorazioni o integrazioni da attuare. Buon lavoro a tutti!»

Subito dopo è intervenuto anche Anassagora.

Non riportava un’opinione diversa. Faceva una domanda: chi stabilisce quando una lavorazione può essere considerata “moderata” e quindi proseguire anche in presenza di un livello di rischio elevato indicato da Worklimate?

Ho riletto tutta la discussione due o tre volte.

Poi mi sono accorto che, forse, stavamo tutti guardando dalla stessa parte.

Si parlava di Worklimate, dell’ordinanza, delle pause e delle sospensioni, dell’aggiornamento del PSC e del POS, ma nessuno, almeno fino a quel momento, si era fermato a fare una domanda diversa.

Di chi è questo rischio?

Perché la risposta a questa domanda cambia completamente il modo di leggere tutto il resto.

Lo stress da calore nasce come rischio aziendale.

Non è diverso dal rumore, dalle vibrazioni, dalla movimentazione manuale dei carichi o dagli agenti chimici.

È il datore di lavoro che conosce le lavorazioni che ha organizzato, lo sforzo richiesto ai propri lavoratori, la durata delle esposizioni, i turni, le pause, il livello di acclimatazione delle persone, i DPI utilizzati, le condizioni sanitarie eventualmente emerse dalla sorveglianza sanitaria.

Per questo motivo è lui che deve valutare il rischio e decidere come gestirlo, prima nel DVR e poi, quando opera in cantiere, nel POS.

L’obbligo esiste anche se il PSC non ne parla.

L’ordinanza regionale non trasferisce questa responsabilità al coordinatore. Rafforza gli obblighi del datore di lavoro.

Allora il coordinatore non c’entra?

Ma certo, c’entra eccome.

Ma per una ragione diversa.

Se il cronoprogramma prevede lavorazioni durante il periodo estivo, il CSP dovrebbe già interrogarsi sugli effetti che il caldo potrà produrre sull’organizzazione del cantiere.

Non perché debba dire alle imprese come proteggere i lavoratori, ma perché potrebbe verificarsi una situazione del tutto prevedibile.

  • L’impresa edile sospende le attività nelle ore più calde.
  • L’impiantista, invece, vorrebbe continuare.
  • L’impresa dei serramenti è pronta a consegnare.

Il cronoprogramma salta e nascono nuove interferenze.

Ecco il punto.

Il PSC non entra nella valutazione del rischio aziendale, ma nella gestione delle conseguenze che quel rischio può produrre sull’organizzazione complessiva del cantiere.

È qui che il coordinamento diventa necessario.

Ripensando alla risposta di Era, le ho scritto più o meno questo.

Il tuo modo di lavorare è molto scrupoloso e condivido pienamente la richiesta di aggiornare i POS quando risultano carenti e di integrare il PSC quando manca una disciplina del coordinamento.

Mi sono però chiesto se, nel momento in cui siamo noi a consultare quotidianamente Worklimate e a decidere quali limitazioni applicare alle lavorazioni, non rischiamo di assumere una responsabilità che la legge attribuisce al datore di lavoro.

Forse il nostro compito è verificare che ogni impresa abbia effettuato quella valutazione e che stia applicando le misure previste. Non sostituirci ad essa nella decisione.”

Poi ho risposto anche ad Anassagora.

La sua domanda, tutt’altro che banale, era: chi decide se una lavorazione è leggera, moderata o pesante?

Istintivamente verrebbe da rispondere: il coordinatore.

Ma sarebbe una risposta sbagliata.

Perché la classificazione dipende da: metabolismo; utensili; postura; peso movimentato; durata; pause e condizioni del lavoratore.

Sono informazioni che appartengono all’organizzazione dell’impresa.

Il coordinatore non dispone di questi elementi e proprio per questo non può sostituirsi al datore di lavoro nella loro valutazione.

Qualcuno potrebbe obiettare.

“Ma se il CSE vede una situazione di rischio con lavoratori sotto il sole può o no intervenire?”

La domanda è legittima.

Anzi, me la sono posta anch’io qualche settimana fa.

Era una giornata torrida.

Worklimate segnalava un livello di rischio elevato e l’ordinanza regionale prevedeva la sospensione delle attività dalle 12:30 alle 16:00.

Sono entrato in cantiere poco dopo le 13:30.

Gli operai stavano lavorando sotto il sole, senza zone d’ombra e senza alcuna misura evidente di mitigazione.

In quel momento non mi sono chiesto cosa dicesse il POS, né se qualcuno avesse consultato Worklimate.

Avevo davanti agli occhi una situazione di pericolo grave e imminente e lo stavo riscontrando direttamente.

Ho sospeso le attività esposte ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 81/2008.

Ma quella non era la gestione ordinaria del rischio da calore, era l’esercizio di un potere eccezionale previsto dalla legge quando il coordinatore constata direttamente una situazione di pericolo non fronteggiata dall’impresa.

Qualche giorno dopo quella discussione è arrivata anche la Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5484 del 6 luglio 2026.

La Nota nel definire le priorità dell’attività ispettiva, richiama gli ispettori a verificare le misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e da insolazione.

Non dal coordinatore, dal datore di lavoro.

Mentre chiudo questa riflessione mi è venuto in mente che, forse, il caldo non è il vero protagonista di questa storia.

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’arrivo di rischi nuovi o, più correttamente, di rischi che hanno assunto un’importanza diversa: la pandemia, gli eventi meteorologici estremi, il caldo, e domani probabilmente ne arriveranno altri.

Ogni volta, nelle discussioni tra tecnici, la prima domanda che compare è sempre la stessa:

“Che cosa deve fare il CSE?”

È una domanda comprensibile, ma forse ci dovremmo prima chiedere: di chi è questo rischio?

Perché se non rispondiamo correttamente a questa domanda, il rischio VERO è che, quasi senza accorgercene, ogni nuovo problema finisca per spostare un po’ più in là il confine del ruolo del coordinatore.

Non per effetto di una modifica normativa.

Non per una sentenza.

Ma perché, poco alla volta, iniziamo a considerare naturale che sia il CSE a valutare, decidere, organizzare, controllare e, infine, rispondere di ciò che la legge continua ad attribuire ad altri soggetti.

Credo che questo sia il vero terreno sul quale siamo chiamati a riflettere.

Non per sottrarci alle nostre responsabilità.

Quelle dobbiamo continuare ad assumercele fino in fondo, ma per evitare di confondere il coordinamento con la gestione della sicurezza delle singole imprese. Perché il giorno in cui perderemo questo confine, non sarà cambiato soltanto il nostro modo di lavorare, sarà cambiato, senza che ce ne siamo quasi accorti, il ruolo stesso del Coordinatore per l’Esecuzione.

Fabrizio Lovato

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