Subappalto a cascata: siamo sicuri di sapere come si controlla la filiera?

Il subappalto del subappalto nel settore privato e l’applicazione del D.Lgs. 81/08

Negli ultimi anni il tema del subappalto nei cantieri ha attraversato un’evoluzione normativa significativa. Se per lungo tempo il legislatore aveva tentato di limitarne l’estensione, arrivando nei lavori pubblici a vietare il cosiddetto “subappalto del subappalto”, il quadro è progressivamente cambiato. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2023 il subappalto “ a cascata”  non è più vietato in linea generale e la struttura della filiera delle imprese può articolarsi su più livelli.

Parallelamente, il recente rafforzamento delle norme sulla sicurezza nei cantieri, con il Decreto Legge 159/2025 e i successivi interventi attuativi del 2026, ha introdotto strumenti di controllo molto più incisivi: badge digitali di cantiere, tracciabilità delle imprese, integrazione con il sistema della patente a crediti e aggiornamento dinamico della notifica preliminare.

Il legislatore sembra quindi aver scelto una strategia diversa rispetto al passato: non tanto limitare la possibilità di articolare la filiera degli appalti, quanto rendere pienamente trasparente l’insieme dei soggetti che operano in cantiere.

Questa evoluzione normativa rende ancora più attuale una questione che nel settore privato esiste da sempre e che frequentemente genera discussioni operative nei cantieri: come gestire, dal punto di vista della sicurezza, il subappalto del subappalto nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008?

Il decreto disciplina con precisione le figure della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ma, quando la catena degli appalti si articola su più livelli, emergono alcune difficoltà interpretative che riguardano soprattutto l’individuazione dei soggetti responsabili e la corretta applicazione degli obblighi previsti dalla normativa.

Una delle discussioni che affronto più frequentemente nel mio lavoro riguarda proprio questa situazione: il cosiddetto subappalto “a cascata” nei lavori privati e la possibilità di gestire questa eventualità nell’ambito applicativo del decreto 81.

Provo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Le definizioni dell’articolo 89

Per applicare correttamente il decreto 81 e stabilire a quali obblighi un determinato soggetto sia tenuto, è fondamentale inserirlo in una delle definizioni contenute nell’articolo 89, che non a caso è uno dei primi articoli del Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

Questa operazione, apparentemente semplice, è in realtà essenziale: solo collocando correttamente ciascun soggetto all’interno delle definizioni normative è possibile individuare con precisione i compiti e le responsabilità che la legge gli attribuisce.

Nell’articolo 89 troviamo due definizioni fondamentali relative alle imprese:

Impresa affidataria
È l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa esecutrice
È l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Le definizioni, come si vede, sono soltanto due. Questo elemento, apparentemente banale, diventa centrale quando cerchiamo di comprendere cosa accade nelle catene di subappalto.

Il primo livello di subappalto

Poniamoci una domanda semplice: l’impresa che riceve un subappalto dall’impresa affidataria in quale “scatola” definitoria deve essere collocata?

Certamente non nella definizione di impresa affidataria, perché non ha stipulato il contratto di appalto direttamente con il committente.

Di conseguenza, la sua collocazione naturale è quella di impresa esecutrice.

Per facilitare la lettura utilizzerò una semplificazione:

  • Impresa A: impresa affidataria
  • Impresa B: impresa esecutrice con subappalto di primo livello
  • Impresa C: impresa esecutrice con subappalto dall’impresa B

È uno schema semplificato, ma sufficiente per comprendere le difficoltà operative che possono nascere nel cantiere.

Il problema del subappalto del subappalto

A questo punto sorge una questione interessante.

Se l’impresa B, che abbiamo collocato nella categoria delle imprese esecutrici, decide a sua volta di subappaltare una parte delle proprie attività, cosa accade?

In altre parole: quali strumenti normativi può utilizzare per gestire il rapporto con il proprio subappaltatore?

La domanda non è puramente teorica, perché molte delle attività di verifica previste dal decreto 81 sono attribuite espressamente all’impresa affidataria.

Un esempio significativo è rappresentato dalla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

Il committente verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie applicando l’articolo 90, comma 9, lettere a) e b), unitamente ai contenuti dell’allegato XVII.

L’impresa affidataria, se intende ricorrere al subappalto, deve a sua volta verificare l’idoneità tecnico professionale del proprio subappaltatore utilizzando gli stessi criteri indicati nell’allegato XVII e solo successivamente può chiedere al committente l’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’articolo 1656 del codice civile.

Il committente, nel rilasciare l’autorizzazione, integra la verifica effettuata dall’impresa affidataria con le verifiche di propria competenza previste dall’articolo 90.

Ma se l’impresa B decide di subappaltare a sua volta una parte delle proprie opere all’impresa C, cosa accade?

L’impresa B può utilizzare l’allegato XVII per verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa C?

Oppure no, considerando che l’obbligo esplicito di utilizzare questo strumento è posto in capo all’impresa affidataria?

Qui emerge una delle difficoltà interpretative del sistema.

Il tema dei subappalti a cascata

Apriamo quindi una breve parentesi.

Se è lecito autorizzare un subappalto, è altrettanto lecito autorizzare il subappaltatore a subappaltare a sua volta una parte delle proprie attività.

Potremmo quindi trovarci di fronte a una filiera articolata su più livelli:

  • subappalto di primo livello
  • subappalto di secondo livello
  • subappalto di terzo livello
  • e così via.

A questo punto la domanda non è più solo giuridica ma anche organizzativa: quando è opportuno fermare questa catena?

Ogni passaggio di subappalto comporta infatti una trattenuta economica da parte dell’impresa che affida il lavoro. Questa trattenuta può essere giustificata da attività reali di coordinamento e controllo, ma in alcuni casi può ridursi a un semplice passaggio amministrativo di fatturazione.

È facile comprendere come, aumentando i livelli della filiera, aumentino anche le complessità organizzative e i rischi legati alla gestione della sicurezza.

Un possibile criterio operativo

Il decreto legislativo 81 non disciplina esplicitamente la gestione dei subappalti a cascata nel settore privato. I giuristi parlerebbero in questo caso di un vuoto normativo.

Poiché i cantieri continuano comunque a funzionare, è necessario individuare soluzioni operative ragionevoli.

Una prima soluzione consiste nel vietare contrattualmente il subappalto del subappalto. È una scelta semplice, spesso adottata nei capitolati, ma non sempre accettata dalle imprese.

Un’altra possibile soluzione è quella di considerare tutti i subappaltatori, a qualsiasi livello della filiera, come subappaltatori diretti dell’impresa affidataria.

In questo modo l’impresa affidataria assumerebbe il compito di:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale di tutte le imprese della filiera
  • coordinare le attività delle imprese coinvolte
  • controllare l’andamento complessivo delle lavorazioni.

Questa soluzione presenta tuttavia alcune difficoltà pratiche.

Come può l’impresa affidataria interagire con il subappaltatore del proprio subappaltatore se non esiste con quest’ultimo un rapporto contrattuale diretto?

Soprattutto: su quale base normativa può esercitare un potere di controllo su un soggetto con cui non ha stipulato alcun contratto?

Le conseguenze operative per il coordinatore e il committente

La presenza di nuovi subappaltatori ha effetti diretti anche sulle attività di controllo previste dal decreto 81.

Ogni nuovo ingresso in cantiere comporta infatti una serie di verifiche documentali e organizzative.

Prendiamo l’esempio del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Se l’impresa C entra in cantiere come subappaltatrice dell’impresa B, la sequenza delle verifiche potrebbe essere la seguente:

  • l’impresa C redige il proprio POS e lo trasmette all’impresa B
  • l’impresa B verifica la congruità del POS dell’impresa C e aggiorna il proprio POS
  • l’impresa B trasmette i documenti all’impresa A
  • l’impresa A verifica i POS e aggiorna il proprio
  • infine, tutta la documentazione viene trasmessa al coordinatore per l’esecuzione

Il coordinatore dovrà quindi:

  • verificare il POS dell’impresa C
  • verificare gli aggiornamenti dei POS delle imprese B e A
  • assicurare la coerenza di tali documenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento
  • aggiornare eventualmente il PSC ai sensi dell’articolo 92.

In pratica, l’ingresso di un solo subappaltatore può comportare la verifica di due o tre piani operativi di sicurezza.

Se i documenti risultano incompleti o non idonei, il processo di verifica dovrà essere ripetuto più volte, fino ad “assicurare” la coerenza.

L’aumento esponenziale della complessità

Immaginiamo ora cosa accadrebbe se nella filiera entrasse anche un’ulteriore impresa D come subappaltatrice dell’impresa C.

La quantità di verifiche, di aggiornamenti documentali e di coordinamento crescerebbe rapidamente.

Verificare e controllare dieci imprese non è la stessa cosa che verificarne cinquanta. Con l’aumentare dei soggetti coinvolti crescono inevitabilmente anche:

  • i costi organizzativi
  • i tempi di coordinamento
  • le responsabilità giuridiche.

Questi costi, spesso poco visibili nelle fasi iniziali dell’appalto, finiscono per ricadere sul committente, che sostiene i costi delle attività di coordinamento e delle verifiche svolte dal coordinatore per l’esecuzione.

Considerazioni finali

Le recenti evoluzioni normative hanno rafforzato gli strumenti di controllo sulla filiera degli appalti, introducendo meccanismi di tracciabilità e obblighi informativi sempre più stringenti.

Tuttavia, dal punto di vista operativo, la gestione dei subappalti su più livelli continua a porre questioni organizzative e interpretative che il decreto legislativo 81 non affronta in modo esplicito.

In attesa di eventuali chiarimenti normativi, una scelta prudenziale a mio giudizio resta quella di limitare contrattualmente il ricorso ai subappalti a cascata, definendo con chiarezza nei contratti di appalto e nei piani di sicurezza e coordinamento le condizioni e i limiti entro i quali il subappalto può essere autorizzato.

Ridurre la lunghezza della filiera non significa soltanto semplificare la gestione contrattuale dei lavori: significa soprattutto rendere più efficace il controllo delle condizioni di sicurezza all’interno del cantiere.

Fabrizio Lovato

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