La rilettura della sentenza n°18040 della Corte di Cassazione del 08.05.2024, ha riaperto il dibattito sui limiti della responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e sull’ampiezza dei suoi poteri di intervento.
La sentenza, relativa a un infortunio occorso in cantiere per la presenza di ghiaccio, ha riconosciuto la responsabilità del CSE per omissione, ritenendo che egli avrebbe dovuto intervenire per sospendere le lavorazioni nonostante il pericolo non derivasse da interferenze tra imprese, bensì da una condizione ambientale.
La Corte ha affermato che il CSE “risponde per omissione anche quando, pur non trattandosi di rischio interferenziale, è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza di un pericolo grave e imminente”, estendendo quindi l’ambito applicativo dell’art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/2008.
Questa lettura, tuttavia, solleva più di un dubbio, perché sembra ignorare un passaggio fondamentale della norma: l’espressione “direttamente riscontrato”, che delimita in modo chiaro e intenzionale il perimetro d’azione del CSE.
Il significato originario dell’art. 92, comma 1, lett. f)
La disposizione prevede che il CSE:
“Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.”
Il legislatore ha voluto distinguere nettamente il ruolo del CSE da quello del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.
Il CSE non è un organo di vigilanza permanente, non esercita un controllo giornaliero sulle lavorazioni e non ha il compito di presidiare il cantiere.
Il suo intervento, infatti, è mirato e straordinario e si attiva solo quando egli constata personalmente l’esistenza di un pericolo grave e imminente.
La ratio è duplice:
- evitare una sovrapposizione di funzioni con le figure operative delle imprese esecutrici;
- limitare la responsabilità del CSE all’ambito del coordinamento e della gestione del rischio interferenziale, non alla vigilanza quotidiana delle condizioni di lavoro.
L’allargamento interpretativo della Cassazione
La recente sentenza sembra spingersi oltre questo confine, sostenendo che il CSE abbia l’obbligo di intervenire per sospendere i lavori anche in presenza di pericoli non direttamente connessi alle interferenze tra imprese, purché tali rischi siano “gravi e imminenti” e “conoscibili”.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ghiaccio presente nel cantiere costituisse un pericolo oggettivo e che il CSE, pur non essendo fisicamente presente, avrebbe dovuto attivarsi per garantire la sospensione delle lavorazioni.
Tuttavia, questa impostazione genera un evidente conflitto con la lettera della norma.
Il riferimento al “direttamente riscontrato” non può essere ignorato né interpretato in modo estensivo: rappresenta il limite concreto dell’obbligo di sospensione.
Laddove il pericolo non sia constatato personalmente dal coordinatore, non sussiste il presupposto per l’esercizio del potere (e del dovere) di sospendere i lavori.
Il rischio di uno slittamento concettuale
Con questa interpretazione, la Cassazione finisce per trasformare un dovere operativo in un dovere conoscitivo.
In altre parole, non si chiede più al CSE di intervenire quando riscontra un pericolo, ma di intervenire perché avrebbe potuto o dovuto sapere che quel pericolo esisteva.
È un passaggio sottile ma sconvolgente.
La logica della sicurezza nei cantieri si fonda sulla distinzione tra:
- vigilanza di sistema, che è propria del CSE (coordinamento, pianificazione, verifica dell’attuazione del PSC);
- vigilanza operativa, che compete al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (controllo diretto delle condizioni di lavoro).
Confondere i due piani significa reintrodurre, sotto altra forma, un obbligo di presenza costante che la norma ha volutamente escluso.
Il CSE non è – e non deve essere – un controllore permanente delle condizioni climatiche, logistiche o operative.
Il problema pratico: la prevedibilità del pericolo
Applicando in modo letterale la tesi della Cassazione, il CSE dovrebbe sospendere i lavori in base a rischi “prevedibili” come il caldo, il freddo, la neve, il ghiaccio o una tromba d’aria.
Ma fino a che punto può basarsi sulle previsioni meteorologiche o sulle condizioni potenziali senza un riscontro diretto in cantiere?
Soprattutto, come si distinguerebbe un pericolo grave e imminente da una semplice condizione meteo sfavorevole?
Seguendo quella logica, in un cantiere in montagna o in zone soggette a gelo invernale, il coordinatore dovrebbe sospendere preventivamente ogni attività per il solo fatto che esista un rischio astratto di ghiaccio.
Ciò sarebbe non solo impraticabile, ma anche contrario al principio di proporzionalità e ragionevolezza che governa l’intero sistema della sicurezza sul lavoro.
La sicurezza non può fondarsi su un presupposto di onniscienza o onnipresenza del CSE.
Il “pericolo grave e imminente” non è un concetto potenziale o meteorologico, ma un evento concreto, verificabile, che presuppone una constatazione direttamente riscontrata.
Una possibile lettura equilibrata
Una ricostruzione più coerente con la norma e con la realtà operativa può essere individuata in un approccio di tipo “procedurale”:
- il CSE non deve sospendere i lavori se non riscontra di persona il pericolo;
- deve però predisporre nel PSC un sistema chiaro e tracciabile di comunicazione dei pericoli gravi e imminenti da parte delle imprese esecutrici;
- una volta ricevuta una segnalazione certa e documentata, può esercitare il potere di sospendere, o far sospendere, anche se non si trova fisicamente in cantiere.
In questo modo, il requisito del “direttamente riscontrato” non viene tradito, ma attuato per via organizzativa: il riscontro avviene tramite una catena di controllo formalizzata e verificabile.
Il CSE non interviene “per supposizione”, ma “per conoscenza diretta mediata” da figure operative che hanno un obbligo di vigilanza quotidiana e soprattutto che sono sul posto.
Riflessioni di sistema
La deriva interpretativa di alcune sentenze recenti riflette un trend più ampio della giurisprudenza penale in materia di sicurezza: la tendenza a colmare i “vuoti di tutela” ampliando la responsabilità delle figure apicali, anche oltre la lettera della norma.
È una tendenza comprensibile dal punto di vista etico – si vuole evitare che nessuno resti impunito in presenza di un evento lesivo – ma pericolosa dal punto di vista sistematico, perché mina la certezza del diritto e rende impraticabile la distinzione dei ruoli.
Il coordinatore per la sicurezza, se trasformato in garante generale di tutti i rischi, anche non interferenziali, non è più un coordinatore ma un super vigilante con conoscenze universali.
Questo non solo snatura la sua funzione, ma crea anche una sovrapposizione di responsabilità con le imprese, con il datore di lavoro e i preposti, indebolendo la chiarezza delle linee di comando e, paradossalmente, riducendo l’efficacia della prevenzione.
Conclusione: recuperare il senso del “direttamente riscontrato”
L’espressione “direttamente riscontrato” è il perno che mantiene in equilibrio il sistema.
Significa che il CSE:
- non può restare indifferente di fronte a un pericolo grave che egli stesso constata;
- ma non è responsabile per pericoli che non può conoscere o verificare direttamente;
- il suo ruolo è di garantire un coordinamento efficace, non di esercitare una vigilanza costante.
Interpretare diversamente questo riferimento equivale a riscrivere la norma.
Il compito del CSE è quello di costruire un sistema che renda possibile il riscontro, non di essere lui stesso il sensore permanente del rischio.
In questo senso, la buona prassi non è quella di sospendere i lavori “a prescindere” sulla base del meteo, ma di:
- prescrivere nel PSC procedure di monitoraggio e segnalazione delle condizioni meteo critiche;
- assegnare ai datori di lavoro e/o per loro ai preposti il dovere di verifica quotidiana dello stato dei percorsi e delle aree di lavoro;
- prevedere che, in caso di rischio effettivo e segnalato, il CSE possa disporre la sospensione delle lavorazioni interessate.
Solo così si rispetta sia la lettera che lo spirito dell’art. 92, comma 1, lett. f): un potere di sospensione fondato sul riscontro diretto del pericolo, esercitato nell’ambito di un sistema di sicurezza coordinato, realistico e giuridicamente sostenibile.
Fabrizio Lovato