Durante un sopralluogo, in qualità di CSE, nel verbale segnalavo quanto segue:
“Sono stati richiamati gli addetti della ditta XYZ – subappalto di ABC – in quanto, per l’accesso alle loro aree di lavoro, non rispettavano la prescrizione sull’utilizzo dei DPI per l’accesso alle aree in copertura”.
A questa mia segnalazione, l’impresa affidataria ABC ha risposto con il seguente messaggio:
“Buona sera, in allegato il verbale di richiamo per l’impresa XYZ. Visto e considerato che è il secondo che riceviamo in seguito a suoi sopralluoghi, ci impegniamo al terzo richiamo ad allontanare il personale coinvolto del nostro subappaltatore. Ci scusiamo per l’accaduto”.
Fin qui, sembrerebbe tutto regolare: un’anomalia rilevata, un richiamo inoltrato, una promessa di intervento più deciso. Ma in realtà, qualcosa non va. C’è un punto sostanziale che merita una riflessione più profonda, un punto che spesso sfugge – o, peggio, viene sottovalutato – nel rapporto tra impresa affidataria e subappaltatore.
Il nodo della responsabilità: forma e sostanza
Il senso della mia segnalazione non era il richiamo ai lavoratori, perché, a onor del vero, appena li ho interpellati e ho fatto presente la criticità, hanno immediatamente compreso il rischio e si sono adeguati senza alcuna opposizione. Segno che la questione non era legata a una volontà di violazione o di superficialità individuale, ma piuttosto a una mancata informazione o formazione.
Ecco, quindi, che la mia comunicazione non voleva – e non doveva – tradursi in un semplice “cartellino giallo” ai lavoratori. Il mio era un invito alla riflessione, rivolto all’impresa affidataria. Perché?
Perché è l’impresa affidataria che ha la responsabilità complessiva dell’organizzazione del cantiere, che ha la conoscenza pregressa, la storicità del contesto, le informazioni sulle dinamiche operative e sui rischi connessi. È lei che ha accettato l’appalto, è lei che ha scelto (o comunque autorizzato) il subappaltatore, è lei che ha la regia delle attività.
E allora la domanda che mi sono posto, come coordinatore, è stata molto semplice:
- Quando l’affidataria ha fatto il sopralluogo con il subappaltatore (quello iniziale, quello del “vediamo dove devi andare a lavorare”), ha fornito anche le indicazioni operative per accedervi in sicurezza?
- Quando il preposto dell’affidataria è salito in copertura per controllare i lavori eseguiti, non si è accorto della situazione di potenziale pericolo, così evidente da essere subito colta dal CSE?
- E, soprattutto, quando ha letto il verbale del CSE, perché ha valutato solo il comportamento del subappaltatore, ignorando la propria mancanza di controllo, vigilanza e informazione?
Il punto è proprio questo: l’affidataria non può limitarsi a “scaricare” la responsabilità operativa al subappaltatore. Eppure, questa mentalità è purtroppo ancora molto diffusa: affidare un lavoro in subappalto viene spesso vissuto come un modo per liberarsi di un carico, anche normativo. Ma non è così.
Il mito (errato) del subappalto come “liberatoria”
L’idea che affidare un lavoro ad un subappaltatore significhi trasferirgli integralmente le responsabilità è semplicemente sbagliata. E lo è sotto molteplici punti di vista: tecnico, giuridico, deontologico.
L’impresa affidataria non si spoglia delle sue responsabilità nel momento in cui affida un’attività a terzi. Al contrario, deve farsi garante della corretta gestione delle lavorazioni affidate e del rispetto delle normative di sicurezza.
È sufficiente leggere con attenzione gli articoli 26 e 97 del D.Lgs. 81/2008, per rendersene conto.
L’articolo 26, dedicato agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, stabilisce chiaramente che:
“Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, verifica, con il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), la presenza di eventuali rischi interferenti, e coopera e coordina le attività per eliminare i rischi”.
Ma ancora più puntuale è l’articolo 97, che riguarda nello specifico i cantieri temporanei o mobili. Qui si legge:
“Il datore di lavoro dell’impresa affidataria coordina gli interventi di cui all’articolo 26 comma 3, coordina gli interventi di cui agli artt.95 e 96 e verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio e al PSC”.
Insomma, il ruolo dell’impresa affidataria non è passivo. Non è un mero “intermediario contrattuale”. Al contrario, le è attribuito un ruolo attivo, sostanziale, di coordinamento, controllo e verifica. E questo vale ancora di più se il cantiere è complesso, se vi operano più soggetti, se ci sono interferenze tra lavorazioni.
Controllo, formazione e vigilanza: tre leve indispensabili
Tornando al caso in esame, il comportamento della ditta subappaltatrice non era tanto un’azione scorretta volontaria, quanto l’effetto di una mancanza di comunicazione e di presidio da parte dell’affidataria. Ed è proprio questo che deve far riflettere.
I lavoratori devono essere informati prima di iniziare a lavorare. Devono sapere come muoversi, dove passare, quali DPI usare e quali rischi ci sono nel contesto operativo specifico. Questo non è compito esclusivo del subappaltatore.
L’impresa affidataria deve:
- formare e informare correttamente i lavoratori delle ditte subappaltatrici (anche tramite riunioni di coordinamento, sopralluoghi condivisi, momenti di affiancamento);
- controllare periodicamente che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate;
- intervenire prontamente in caso di deviazioni o criticità;
- assicurarsi che i piani operativi di sicurezza (POS) siano congruenti e realmente applicati, non solo formalmente redatti.
In altre parole, deve esercitare una vigilanza effettiva. Non basta il verbale di richiamo: quello arriva dopo, quando qualcosa è già andato storto. Serve un atteggiamento proattivo, non solo reattivo.
La cultura della sicurezza non si appalta
Il caso specifico, in fondo, è un esempio concreto di un problema più ampio: la cultura della sicurezza non è ancora pienamente radicata in tutte le imprese. E troppo spesso si confonde l’adempimento documentale con la reale gestione del rischio.
La sicurezza non è un modulo da firmare, un POS da allegare, un richiamo formale da protocollare. La sicurezza è una pratica quotidiana, fatta di osservazione, di dialogo, di attenzione, di responsabilità condivisa.
Quando si subappalta un lavoro, non si può subappaltare anche la cultura della sicurezza. Quella resta in capo all’affidataria, perché è lei che governa le dinamiche operative, è lei che conosce il cantiere, è lei che deve guidare e indirizzare tutti i soggetti coinvolti.
E se qualcosa non funziona, non basta puntare il dito contro il subappaltatore. Occorre chiedersi: cosa non ho fatto io, come affidatario, per evitare questa situazione?
Conclusione: subappalto della responsabilità? No, grazie
Il caso che ho raccontato non è un’eccezione. È, purtroppo, un esempio molto comune di una mentalità che ancora persiste: quella per cui “io ho dato il lavoro a un altro, se lui sbaglia è un problema suo”. Ma la normativa – e, prima ancora, il buon senso – ci dice che non è così.
L’impresa affidataria ha una responsabilità piena, che non si dissolve con una firma in calce a un contratto di subappalto. Anzi, quella firma è solo l’inizio del suo obbligo di vigilanza, coordinamento e controllo.
Solo se iniziamo a vedere le cose in questo modo – nella loro profondità sostanziale e non solo formale – potremo davvero contribuire a rendere i cantieri più sicuri, a tutelare i lavoratori, e a fare della sicurezza non un adempimento, ma un valore.
Subappalto della responsabilità?
No, grazie. La sicurezza è responsabilità di tutti. Ma parte sempre da chi guida.