Formazione degli operatori del cantiere: cosa deve verificare il CSE?

L’ho chiesto a Lorenzo

Oggi affrontiamo un tema che interessa tanti coordinatori per la sicurezza: i controlli sulla formazione di quanti operano nei cantieri.

Ne parliamo con Lorenzo Fantini, avvocato esperto in diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, con una lunga esperienza nella consulenza a imprese e pubbliche amministrazioni. Ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo ed è autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia giuridica.

Fabrizio:

Lorenzo, partiamo da un dubbio che molti coordinatori si pongono quando esaminano la documentazione delle imprese.

Nell’ambito dei controlli che il coordinatore deve garantire in materia di formazione, rientra – se sì in quale misura – la verifica della formazione del datore di lavoro, del dirigente e del preposto dell’impresa affidataria?

Lorenzo:
Nell’ambito del Titolo IV del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, anche rispetto all’impresa affidataria, è obbligo a carico del committente (o, se nominato, del Responsabile dei Lavori), da ottemperare secondo quanto previsto – come “minimo” di legge – dall’Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e non, quindi, posto direttamente a carico del coordinatore.

Resta inteso che il CSE deve verificare – come da previsione dell’Allegato XV, nella parte in cui definisce i contenuti del POS, oggetto di controllo da parte del CSE – la documentazione relativa alla formazione del personale delle imprese coinvolte nei lavori, anche qualora si tratti di impresa affidataria (esecutrice o meno).

Pertanto, l’obbligo in parola sussiste nell’ambito del controllo del POS dell’impresa esecutrice e limitatamente a tale disposizione.

Fabrizio:
Quindi il coordinatore controlla la formazione nell’ambito dell’esame del POS. In concreto, cosa deve verificare?

Lorenzo:
Con riferimento a quanto ti ho appena indicato, nell’ambito di tale controllo è compito del CSE verificare che: tutti i soggetti previsti dalla norma di specifico riferimento (l’articolo 97, comma 3-ter) abbiano ricevuto una “adeguata formazione”;

quindi:

a) il datore di lavoro deve aver seguito un corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro, qualunque sia la sua durata; questo fino al 23 maggio 2027, data di scadenza del secondo anno di entrata in vigore dell’Accordo del 17 aprile 2025, che coincide con la scadenza del termine transitorio per seguire il corso “datore di lavoro” regolamentato dal medesimo Accordo.

Entro lo stesso termine il datore di lavoro di impresa affidataria dovrà aver seguito anche il corso “aggiuntivo” di 6 ore, specifico per i cantieri;

b) il dirigente dovrà aver seguito un corso in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coerente con quanto previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 (e su presume coerente il corso di 16 ore regolato dall’Accordo del 21 dicembre 2011;

c) il preposto dovrà aver seguito un corso di formazione coerente con quanto previsto dall’articolo 37, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 (e si presume coerente il corso di 8 ore regolato dall’Accordo del 21 dicembre 2011).

Fabrizio:
Negli ultimi mesi però si parla molto dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Cosa cambia, in particolare per dirigenti e preposti?

Lorenzo:
Dopo il 23 maggio 2026 cesserà il regime transitorio dell’Accordo del 17 aprile 2025 e, quindi, le ore di riferimento, per corsi fatti da quel momento in avanti per dirigenti e preposti, sono quelle di cui all’Accordo del 17 aprile 2025.

In particolare, a far data dal 23 maggio 2026, il dirigente di impresa affidataria che non abbia seguito il corso “aggiuntivo” delle 6 ore per dirigente di impresa affidataria potrà essere sanzionato.

Resta inteso che, come specificato anche dall’Accordo del 17 aprile 2025, i corsi seguiti sotto la vigenza del precedente Accordo del 21 dicembre 2011 conservano piena validità, per la durata prevista della precedente disciplina.

Ad esempio, un dirigente che abbia seguito un corso da dirigente come da Accordo del 21 dicembre 2011 (16 ore) a maggio del 2024 manterrà il credito formativo per il corso e quel corso sarà “valido” fino alla scadenza dei 5 anni dalla sua frequenza, cioè fino a maggio del 2029, termine entro il quale il dirigente dovrà provvedere all’aggiornamento della formazione.

Fabrizio:
Per quanto riguarda i preposti? Ci sono particolarità da tenere presenti nella fase di transizione?

Lorenzo:
Rispetto a questa regola esiste una specifica eccezione nell’Accordo del 17 aprile 2025 per la formazione del preposto, in quanto qualora il corso (di formazione o aggiornamento) in ultimo seguito dal preposto risulti svolto oltre due anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo del 17 aprile 2025 (quindi, entro il 24 maggio 2023), è necessario che il preposto segua un corso di aggiornamento (per almeno 6 ore, necessariamente in presenza fisica o in video conferenza, essendo vietata in questo caso la formazione in e-learning) entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo; qualora, invece, il corso in ultimo seguito dal preposto “cada” nei due anni anteriori all’entrata in vigore dell’Accordo, secondo quanto argomentato dalle Regioni nel documento diffuso, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna, in data 31 luglio 2025, contenente 63 FAQ sulla interpretazione dell’Accordo, l’aggiornamento (sempre per 6 ore, come minimo) va garantito entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Fabrizio:
Grazie Lorenzo per questo chiarimento, che aiuta a capire meglio quali verifiche spettano realmente al coordinatore quando controlla il POS e la formazione delle figure della sicurezza in cantiere.

In sintesi

  • Il CSE controlla la formazione solo nell’ambito della verifica del POS.
  • Devono risultare formati datore di lavoro, dirigente e preposto secondo quanto previsto dalla normativa e dagli Accordi Stato-Regioni.

Nel prossimo approfondimento affronteremo un altro tema correlato a quanto hai appena indicato che riguarda la periodicità corretta dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori dopo il rinnovo del CCNL edilizia del gennaio 2025 e quale controllo deve effettuare il CSE su questo aspetto anche alla luce dell’obbligo di verifica degli accordi tra le parti sociali previsto dal Testo Unico sulla sicurezza.

Se qualcosa di quanto abbiamo appena raccontato non vi è chiaro, potete scriverlo nei commenti: proverò a chiarire i punti emersi dall’intervista.

Fabrizio Lovato & Lorenzo Fantini

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2 risposte

  1. Il committente non controlla come il CSE verifica la formazione, ma deve accertarsi che il CSE stia facendo nel concreto il suo lavoro.
    Questo significa accertarsi che il CSE svolga effettivamente i compiti previsti dalla norma, tra cui la verifica dei POS e il coordinamento in cantiere.
    Non è quindi un controllo tecnico puntuale sulle singole verifiche, non ne ha le competenze, ma una verifica sull’adeguato svolgimento dell’incarico.

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