Cosa può fare il coordinatore

Durante uno dei miei ultimi incontri online, verso la fine del dibattito parlando di autocertificazioni, un collega mi ha posto un quesito al quale a causa del tempo non sono riuscito a dare risposta.

Questo il quesito: “L’art. 90, consente l’autocertificazione dell’allegato XVII, requisiti tecnico professionali. Quale potere ha il Coordinatore per entrare nei meriti?

Fisso il perimetro

Il committente tra le attività previste dall’articolo 90 comma 9[1], deve verificare l’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi, verificando “almeno” quanto previsto dall’allegato XVII.

Inoltre, in casi particolari come i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, la norma gli permette di acquisire anche solo un’autocertificazione, ma in questo caso i lavori in oggetto non devono comportare la presenza dei rischi particolari indicati nell’allegato XI.

Per essere precisi “l’abbassamento dell’asticella” proposto dal legislatore è comunque solo nella disponibilità del Committente, NON è una prerogativa dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Mi spiego: se il committente per assurdo chiede all’impresario o al lavoratore autonomo la “foto di famiglia”, questi potranno rispondere solo in due modi:

  • trasmettere la foto e forse prenderanno il lavoro
  • non trasmettere la foto e sicuramente non otterranno il lavoro

Senza se e senza ma.

Nel contesto appena presentato cosa può fare il coordinatore?

Chiarisco subito che per legge il coordinatore non ha degli obblighi diretti nella verifica dell’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi.

Quindi cosa può fare in merito alle qualifiche?

Per rispondere, analizzo brevemente due attività obbligatorie a carico del coordinatore.

La prima: Il coordinatore in progettazione nella fase di progetto coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.[2].

In cosa consiste quest’obbligo se non nel collaborare con il committente per aiutarlo a gestire i suoi compiti, tra i quali la qualifica delle imprese che interverranno nel futuro cantiere?

Per facilitare la riflessione e poter rispondere in autonomia a questa domanda, ho allegato la nota 2, che vi consiglio di leggere.

La seconda: è relativa alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Spesso, forse troppo, dimentichiamo che il coordinatore è colui che progetta la sicurezza del futuro cantiere e dimentichiamo che la sua forza durante l’esecuzione dipenderà da quanto è in grado di far diventare il suo PSC uno strumento di gestione operativa del cantiere stesso.

Non è vietato indicare nel PSC i requisiti di qualificazione minimali, ma proporzionati all’intervento, che potranno essere d’ausilio alle attività di qualifica del committente.

Non dimentichiamo che il piano è allegato al contratto e che diventerà il più importante alleato del committente e del coordinatore in esecuzione nella gestione dei rapporti con tutti gli operatori del cantiere.

Detto questo, è mia opinione che il coordinatore possa fare davvero tanto, ma è solo la mia opinione.


[1] Art.90, co 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva 123, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII

[2] Articolo 90, co 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:

  1. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  2. all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
Condividi questo articolo…
Registrati e accedi a tutti i contenuti

Registrati per accedere a contenuti esclusivi dedicati ai professionisti del settore, con approfondimenti, materiali extra e risorse avanzate per restare sempre aggiornato.

Articoli correlati