Un cactus da afferrare a mani nude

Qualche giorno fa Massimo mi ha scritto per parlarmi di un possibile incarico da CSP e CSE.

Il lavoro gli interessa e, come capita a tutti noi, lavorare gli serve.

Poi però comincia a raccontarmi come hanno pensato di organizzare il cantiere.

Si tratta della ristrutturazione e dell’ampliamento di un edificio produttivo. L’impresa affidataria generale vorrebbe operare come General Contractor. Il suo legale rappresentante è anche incaricato quale Responsabile dei Lavori.

Il Coordinatore verrebbe incaricato dal committente, ma, per una questione fiscale, il committente ha deciso che il compenso del coordinatore venga corrisposto direttamente dal General Contractor.

Massimo arriva alla fine della mail e mi fa una domanda: «È corretto? Non c’è conflitto di interessi?»

L’ho letta due volte. Perché avevo la sensazione che non mi stesse chiedendo soltanto cosa dice il decreto. Mi sembrava piuttosto uno al quale avevano appena messo davanti un cactus e che stava cercando disperatamente un paio di guanti.

Il cactus, naturalmente, è l’incarico e Massimo può lasciarlo lì.

Ma gli serve lavorare.

Può prenderlo, ma ha già capito che qualche spina c’è.

Allora prova a fare quello che facciamo spesso quando ci troviamo davanti a una situazione scomoda: cerca nella norma qualcosa che decida al posto nostro.

Se ci fosse scritto che quella situazione è incompatibile, il problema sarebbe risolto.

«Mi dispiace, non si può fare.» Fine della discussione.

Solo che quei guanti, nel decreto, Massimo non li trova.

Gli ho risposto in maniera molto più sintetica di quanto sto facendo adesso.

Gli ho detto che nel D.Lgs. 81/2008 non c’è una incompatibilità prevista per il Responsabile dei Lavori che risolva automaticamente il suo problema. La norma definisce il Responsabile dei Lavori come il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti che gli vengono attribuiti; il semplice fatto che quel soggetto abbia anche interessi nell’esecuzione dell’opera non genera, da solo, il divieto che Massimo stava cercando.

Quanto al committente, sono stato ancora più diretto. Se decide di affidare il ruolo di chi dovrebbe tutelare i suoi interessi proprio al soggetto che esegue l’opera, è una scelta sua e, se quella scelta dovesse creare problemi, ne affronterà le conseguenze. Ma non era questo che mi interessava.

Il problema di Massimo era un altro.

Riuscirà a fare davvero il Coordinatore se il soggetto che materialmente gli paga la parcella è anche quello che, durante l’esecuzione, dovrà controllare?

Perché finché il cantiere procede bene, probabilmente non succederà nulla.

Il rapporto sarà cordiale, le riunioni saranno senza increspature, le prescrizioni dei verbali saranno condivise e le fatture verranno pagate.

Il cactus sembrerà quasi innocuo.

Il problema nascerà il giorno in cui Massimo dovrà scrivere qualcosa che al General Contractor non piacerà, o dovrà contestare una situazione critica e pretendere un adeguamento, o sostenere che una determinata modalità operativa non può continuare.

Oppure quando, nei casi previsti dal decreto, dovrà formalizzare una segnalazione al committente o al Responsabile dei Lavori. L’art. 92, infatti, attribuisce al CSE compiti che possono metterlo direttamente in contrasto con l’organizzazione dell’impresa che sta eseguendo i lavori.

È in quel momento che Massimo rischia di sentire le spine.

Non perché chi lo paga necessariamente proverà a condizionarlo, non lo sappiamo e non sarebbe corretto partire da questo presupposto.

Il problema è un altro: Massimo sa già, prima ancora di accettare l’incarico, che quella relazione economica potrebbe diventare scomoda proprio nel momento in cui dovrà esercitare fino in fondo il proprio ruolo.

A questo punto potremmo fermarci e dire che un professionista deve essere indipendente.

Vero.

Ma sarebbe una risposta troppo facile.

Essere indipendenti quando tutti sono d’accordo con noi non richiede un grande sforzo.

La questione diventa interessante quando l’indipendenza produce una conseguenza, può incrinare un rapporto, può rallentare un pagamento, può compromettere un incarico successivo o, molto semplicemente, può costarci qualcosa.

Ed è per questo che la domanda di Massimo, secondo me, non può essere soltanto:

«Posso accettare?»

La domanda successiva dovrebbe essere: «Se accetto, quali condizioni devo costruire adesso perché domani io possa continuare a fare il Coordinatore?»

Qui finisce il COSA e comincia il COME.

Perché se il decreto non ti offre una incompatibilità alla quale aggrapparti, devi ragionare su ciò che puoi fare prima di firmare.

Una possibilità, ad esempio, è molto semplice.

Se il problema nasce anche dal fatto che il compenso dovrebbe transitare dal General Contractor, si può chiedere che sia il committente a corrisponderlo direttamente.

Non cambierà magicamente tutti i rapporti di forza del cantiere.

Ma almeno elimina una dipendenza che Massimo avverte già prima di cominciare.

Se per ragioni amministrative questa strada non fosse percorribile, resterebbero altre condizioni sulle quali ragionare.

Per esempio chiarire fin dall’inizio chi riceverà le comunicazioni del CSE.

Non dare per scontato che, essendo presente un Responsabile dei Lavori, il committente debba scomparire dal circuito informativo.

L’art. 92, quando disciplina determinate segnalazioni del CSE, fa riferimento al committente o al Responsabile dei Lavori. La presenza del secondo, quindi, non trasforma automaticamente il primo in un soggetto al quale il Coordinatore non possa più rivolgersi.

Allora perché non stabilire prima che il committente venga tenuto in copia almeno sulle comunicazioni più rilevanti?

Perché non chiarire che, davanti a situazioni particolarmente delicate, il CSE potrà rivolgersi direttamente anche a lui?

Perché non definire queste condizioni quando tutti sono ancora tranquilli, invece di provare a negoziarle il giorno in cui è già nato il problema?

Nessuna di queste precauzioni trasforma un incarico difficile in un incarico semplice e nessuna garantisce che le spine spariscano.

Ma forse non è questo l’obiettivo.

Massimo non deve necessariamente trovare un modo per rendere quel cactus morbido. Deve capire se esiste un modo per prenderlo senza scoprire soltanto dopo dove fanno male le spine.

Può anche arrivare alla conclusione che, per lui, quelle condizioni non siano sufficienti e allora potrà decidere di non accettare.

Oppure potrà dire: «Accetto, ma ho bisogno che alcune cose siano chiare prima.»

Questa, secondo me, è la parte che spesso dimentichiamo.

Tra accettare un incarico così com’è e rifiutarlo esiste anche una terza possibilità:

provare a costruire le condizioni nelle quali saremo in grado di svolgerlo.

Massimo mi aveva chiesto se nella norma ci fosse qualcosa che gli permettesse di evitare il problema.

Non l’ha trovato, ma forse il fatto che il decreto non gli dia la risposta che sperava non significa che non ci sia più nulla da fare.

Significa soltanto che la decisione torna nelle sue mani e insieme alla decisione anche una domanda decisamente meno comoda: quali condizioni devo chiedere oggi per essere ancora libero di fare il Coordinatore domani?

Perché qualche volta il decreto ti dice che puoi prendere in mano il cactus, ma non ti spiega come evitare le spine.

Fabrizio Lovato

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