Privacy, copyright e segreto industriale: quando diventano un alibi per non parlare di sicurezza

Chi svolge il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza lo sa bene: quando si chiedono documenti o informazioni necessari alla sicurezza, troppo spesso la risposta è un rifiuto motivato da presunte questioni di privacy, copyright o segreto industriale.

Succede per il Fascicolo dell’Opera, succede per il POS, succede per le procedure operative e quasi mai il problema è reale.

Questo articolo ha un obiettivo molto semplice: fare chiarezza.

Partiamo da un punto fermo: cosa chiede davvero il Coordinatore

Il Coordinatore per la Sicurezza non chiede documenti per curiosità, né per invadere ambiti che non gli competono.

Soprattutto non chiede informazioni commerciali o riservate.

Chiede informazioni necessarie all’adempimento dei suoi obblighi e alla pianificazione delle misure di prevenzione e protezione.

Informazioni senza le quali la sicurezza resta solo dichiarata, ma non verificabile.

Che si tratti del Fascicolo dell’Opera o del POS, la logica è sempre la stessa:

  • individuare i rischi prevedibili,
  • capire come si intende gestirli,
  • verificare che mezzi, procedure e competenze siano coerenti.

Fascicolo dell’Opera: il copyright non è una scusa valida

Nel caso del Fascicolo dell’Opera, capita spesso che a una richiesta di indicazioni per le future manutenzioni venga risposto che il libretto d’uso e manutenzione è coperto da copyright e quindi non trasmissibile.

Qui serve essere chiari: al Coordinatore non interessa il manuale commerciale nella sua interezza.

Interessa sapere, ad esempio:

  • quali rischi si presentano durante la manutenzione,
  • quali misure di sicurezza devono essere adottate,
  • quali accorgimenti operativi sono necessari.

Queste informazioni devono per legge essere inserite nel Fascicolo dell’Opera.

Non sono un favore, non sono un optional, non dipendono dal collaudo dell’impianto e non diventano “segrete” perché contenute in un documento coperto da copyright.

Se un manuale contiene anche parti riservate, la soluzione è semplice: si estraggono o si sintetizzano solo le indicazioni di sicurezza.

Negare tutto non è una soluzione, è un problema.

Privacy: spesso evocata, raramente pertinente

Il richiamo alla privacy è un altro grande classico.

Ma la privacy tutela i dati personali, non le procedure di lavoro, non le schede tecniche, non le indicazioni operative.

Se un documento contiene dati non pertinenti, questi possono e devono essere trattati correttamente: oscurati, ridotti al minimo, separati.

Questo non giustifica il rifiuto di fornire le informazioni necessarie alla sicurezza.

La privacy non può diventare uno scudo per evitare controlli o verifiche.

POS e procedure operative: stesso problema, stesso errore

Le stesse obiezioni emergono frequentemente anche in relazione al Piano Operativo di Sicurezza.

Un esempio reale e tutt’altro che raro: un’impresa deve inserire componenti all’interno di un silos utilizzando un’autogrù.

Nel POS indica il mezzo di sollevamento, ma quando il Coordinatore chiede il piano dei tiri con peso e dimensioni dei carichi, si oppone sostenendo che quei componenti sono coperti da segreto industriale.

Qui l’equivoco è evidente.

Al Coordinatore non interessa il componente in sé, né la sua funzione, né il suo valore industriale.

Interessa sapere se:

  • la gru indicata è idonea,
  • le portate sono rispettate,
  • le operazioni di sollevamento e calata possono avvenire in sicurezza.

Senza peso e dimensioni questa verifica è impossibile e senza verifica il coordinatore NON autorizza.

Il segreto industriale tutela il prodotto, non può impedire la valutazione dei rischi delle attività da eseguirsi.

Formazione dei lavoratori: la privacy non cancella gli obblighi

Un altro tema ricorrente riguarda la formazione.

Il POS deve contenere le informazioni sulla formazione dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

Eppure, non è raro sentirsi rispondere che tali documenti non possono essere forniti per motivi di privacy.

Anche qui serve distinguere.

Il Coordinatore non chiede dati sensibili inutili, ma deve poter verificare che:

  • il lavoratore sia formato,
  • la formazione sia coerente con i rischi presenti e “non scaduta”,
  • le mansioni assegnate siano compatibili con le competenze dichiarate.

Se un attestato contiene dati non pertinenti, questi possono essere oscurati.

Ma negare la verifica della formazione significa eludere un obbligo di legge.

Il problema non è normativo, è la mancata conoscenza delle regole

Nella maggior parte dei casi, dietro questi rifiuti non c’è cattiva fede.
C’è ignoranza, nel senso più letterale del termine: non conoscenza della normativa e del ruolo del Coordinatore per la Sicurezza.

A questa si sommano la confusione tra documentazione commerciale e informazioni di sicurezza e un atteggiamento difensivo molto diffuso: “se non consegno nulla, non posso sbagliare”.

Ma questo approccio è sbagliato.
La sicurezza non si basa sulla fiducia né sul silenzio, ma sulla disponibilità delle informazioni necessarie a valutare i rischi e a prevenirli.

Privacy, copyright e segreto industriale sono strumenti di tutela legittimi, ma non possono essere usati per eludere obblighi di legge né per impedire le verifiche che la normativa sulla salute e sicurezza impone.

La sicurezza non è un atto formale né una dichiarazione di principio: è un processo concreto, che richiede conoscenza, trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Fabrizio Lovato

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2 risposte

  1. Ciao, considerando il mezzo applicato alle lavorazioni, quando mi trovo nella difficoltà, allora faccio sottoscrivere al fornitore che ha valutato i rischi e che sottoscrive l’idoneità del mezzo utilizzato, con descrizione della fase… lo uso come integrazione al POS.
    (ho una scala di cantieri molto piccola)
    g.

  2. Ciao Giulia, non so perchè ma quando parliamo di autocertificazioni sono sempre terrorizzato. Per mia esperienza, purtroppo, il datore di lavoro ti dichiara qualunque cosa e il problema è che questo non ci salva.

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